Statuto dell’Associazione
Art. 1
E' costituita in ROMA l’Associazione:
“Allievi ed ex-Allievi della Scuola Comunale d’Arte e dei Mestieri - SCIENZA E TECNICA”
con sede presso la Scuola, in viale Glorioso, n° 5 ROMA. L’Associazione è autonoma rispetto alla Scuola.
Art. 2
L'Associazione apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, con carattere essenzialmente culturale e formativo, persegue le seguenti finalità:
- favorire, i rapporti di amicizia e solidarietà tra le vecchie e le nuove generazioni di studenti mantenendo vivo il legame con la Scuola;
- promuovere, organizzare e patrocinare anche in collaborazione con altre istituzioni, attività che contribuiscano al soddisfacimento degli interessi culturali della comunità scolastica e cittadina;
- favorire l’aggiornamento ed il proseguimento degli studi degli allievi presso la Scuola;
- mantenere vivo nel tempo il patrimonio culturale della scuola d’arte.
Art. 3
L’Associazione è costituita da:
Soci ordinari (allievi, ex-allievi e docenti ed ex-docenti della Scuola) in regola con il pagamento delle quote associative
Soci onorari. (Tutti coloro, singoli ed Enti, privati e pubblici, ritenuti meritevoli ai fini dell’Associazione)
Art. 4
Organi dell'Associazione
L'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Comitato dei Probiviri; il Presidente; il Vice-Presidente; il Segretario; il Tesoriere.
Art. 5
Assemblea dei Soci
E’ composta da tutti i soci ordinari, regolarmente iscritti. E’ convocata in via ordinaria ogni anno entro il primo semestre; e in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa l'opportunità, o da almeno un decimo dei soci firmatari della domanda, che deve contenere l'ordine del giorno in discussione. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, sia in prima che seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da discutere, può essere spedito via fax, via e-mail o posta ordinaria o con comunicati esposti nella bacheca dell’ Associazione presso la Scuola con congruo anticipo. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, compresi i componenti degli Organi dell'Associazione. L'Assemblea approva la relazione delle attività associative e finanziaria ed i bilanci; provvede alle eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento; nomina, con votazione a scheda segreta anche su determinate liste di candidati, presentate al Presidente dell’Assemblea al suo inizio, i componenti del Consiglio Direttivo, dei Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato dei Probiviri; delibera su tutte le questioni attinenti alla vita associativa; dà direttive per lo svolgimento ed il raggiungimento dei fini sociali.
I Soci possono farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega. Dallo stesso delegato, non può essere rappresentato più di un socio. Tutti gli associati hanno uguale diritto di voto. Il voto del socio è pertanto singolo ed è libero nella sua espressione.
Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo in base al bilancio preventivo sottoposto annualmente all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al Consuntivo o Rendiconto dell'anno precedente.
Ogni socio, a qualunque categoria appartenga, può rassegnare le dimissioni. Sarà cancellato d'ufficio chi non versa la quota associativa entro la data di convocazione dell’Assemblea.
Art. 6
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Membri e dura in carica tre anni. Dirige ed amministra l'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea e secondo gli scopi indicati nel precedente art. 2; decide in merito a quanto stabilito dai precedenti art. 4 e art. 5; sorveglia a che i doveri stabiliti dal presente Statuto siano da tutti osservati, adottando, ove nel caso, i necessari provvedimenti. Nella sua prima adunanza dopo le elezioni per scaduto triennio, il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente almeno ogni trimestre, prima di ogni assemblea e comunque in ogni caso ne sia richiesta la convocazione da almeno tre Consiglieri.
Almeno uno dei membri del Consiglio deve essere eletto tra i docenti.
Art. 7
Presidente
Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti legali, l'Associazione; convoca e presiede le assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo; può adottare provvedimenti urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo e, quando richiesto, anche dall'Assemblea.
Art. 8
Vice Presidente
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento e lo coadiuva nella estrinsecazione del suo mandato.
Art. 9
Segretario
Il Segretario cura la corrispondenza, tiene al corrente i vari libri e registri (dei Soci, verbali, protocollo, ecc.), firma, unitamente al Presidente, i libri sociali.
Art. 10
Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile del servizio di cassa e di economato dell'Associazione, tiene al corrente la contabilità, prepara i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo; cura le esazioni e provvede ai pagamenti previa firma del Presidente e del Segretario.
Art. 11
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri e due supplenti, scelti tra i soci.
Ha il compito di accertare semestralmente la consistenza di cassa e la corrispondenza del bilancio consuntivo annuale con le scritture contabili, la regolarità dei pagamenti e delle riscossioni. Il Presidente è designato dall'Assemblea.
Art. 12
Comitato dei Probiviri
Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti di nomina dell'Assemblea, che ne designa il Presidente.
E’ chiamato a decidere su ogni vertenza che sorga fra i Soci, o fra questi e l'Associazione, o fra i componenti gli organi dell'Associazione, oppure fra l'Associazione e terzi.
Il Lodo arbitrale può essere richiesto da qualsiasi socio a semplice domanda scritta che ne indichi la motivazione, oppure dal Presidente o da qualsiasi organo dell'Associazione. E’ reso senza speciali formalità, per iscritto e notificato agli interessati e conservato in archivio con le norme conformi a quelle disposte dalle Leggi in casi simili. E’ inappellabile nei confronti dei Soci e degli Organi dell’Associazione e va reso nei termini di tempo che il caso esige.
Art. 13
Durata e scioglimento
L'Associazione ha durata illimitata. La sua cessazione può essere deliberata da Assemblea valida a tale scopo (metà più uno degli iscritti) che ne disporrà anche la destinazione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori, i quali avranno l’obbligo di devolvere il patrimonio ad ente o ad altra associazione con finalità analoga, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. n. 662 del 23/12/96.
Art. 14
Rendite e Patrimonio
Il Patrimonio dell'Associazione è formato dai beni mobili ed immobili accumulati durante la propria esistenza e di cui, a cura dei Segretario, va tenuto apposito registro aggiornato, e sottoposto al periodico controllo dei Revisori dei Conti. Le rendite sono costituite dai redditi del patrimonio, dalle donazioni, lasciti, legati che pervenissero e che l'associazione è autorizzata ad accettare dietro apposita delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Collegio Revisore dei Conti, e dalle quote vitalizie ed annuali dei soci, nonché da qualsiasi altra contribuzione di Enti o Privati, rispettandone la destinazione espressa. Il bilancio dell'Associazione, i consuntivi e rendiconti devono chiudere almeno in pareggio, o comunque senza deficit, sotto pena di gravi e personali responsabilità dirette dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
In ogni caso è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione durante la vita dell’associazione.
Art. 15
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Gli eletti durano in carica tre anni consecutivi e sono rieleggibili.
Se durante il triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, membri del Consiglio Direttivo, si provvederà alla loro sostituzione per cooptazione fino alla successiva Assemblea, che può ratificare la nomina o procedere alla loro sostituzione. Si devono indire nuove elezioni quando invece dovessero mancare quattro o più membri del Consiglio Direttivo. Cessa di far parte del Consiglio Direttivo, nonché degli altri Organi statutari, il Membro che, senza giustificato motivo, rimane assente a tre riunioni consecutive.
Art. 16
Ad ogni nuovo Socio, con la tessera dell’Associazione, deve essere consegnata copia dello Statuto.
Art. 17
Norme transitorie
In prima attuazione, e fino a che non costituisca l'Assemblea, tutti i poteri spettano al Consiglio Direttivo.
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, andrà fatto riferimento alle leggi e regolamenti in vigore.
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